Inside | Blog

Vuoi organizzare un contest online? Ecco le normative da conoscere

Scritto da Davide Rossi | 9 giugno 2021

 

Abbiamo visto come un contest online possa essere un modo molto utile e performante per applicare le strategie di marketing finalizzate sia alla brand awareness che alla lead generation.

Di conseguenza molte aziende si stanno orientando su questi strumenti per ampliare il proprio bacino di pubblico in un’ottica di aumento delle conversioni.

 

È bene sapere, al contempo, che la normativa di riferimento all’ambito dei concorsi online è molto stringente e richiede una conoscenza specifica. Vediamo di capire meglio la materia, in modo da avere dei punti di riferimento in materia di contest e regolamenti.

 

 

Ti potrebbe interessare: "Contest online per aziende e retail: scopri come iniziare"

 

 

La disciplina delle manifestazioni a premio

 

In questi anni i concorsi a premi si sono diffusi moltissimo in rete, tant’è che è sempre più ricorrente il ripetersi dei c.d. web contest attraverso le varie piattaforme social.

 

Come regolarsi, però, a livello di rispetto delle norme? Iniziamo chiariamo che contest on-line e manifestazione a premio, sono la stessa cosa. Per la relativa normativa occorre rifarsi al D.P.R. 430/2001, più precisamente all’art.1.

 

“Le manifestazioni a premio sono le promesse di premi al pubblico che hanno come scopo quello di favorire nel territorio italiano la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di prodotti o prestazione di servizi, aventi fini anche in parte commerciali”

 

Attraverso la manifestazione a premio l’azienda promotrice fa una vera e propria promessa al pubblico.

Come si identifica una manifestazione a premio? Il codice civile prevede che la promessa al pubblico si perfezioni con la sola dichiarazione fatta dall’azienda.

Questa inizia a produrre i suoi effetti quando viene resa al pubblico, senza bisogno di essere formalmente accettata.

 

 

 

 

Distinzione tra concorsi a premio e operazioni a premio

 

All’interno della grande famiglia delle manifestazioni a premio, come sappiamo, ci sono due categorie:

– i concorsi a premio

– le operazioni a premio

 

I concorsi a premio sono tutte quelle manifestazioni in cui vengono aggiudicati dei premi senza alcun obbligo di acquisto.

 

Le operazioni a premio invece sono quei casi in cui viene proposto un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto (o multipli di esso).

 

 

Ti potrebbe interessare: "Social network e contest online: le strade da seguire per ottenere risultati"

 

 

Le norme dei contest

 

 

Abbiamo già citato il D.P.R. n. 430 del 2001, nel frattempo il legislatore ha adeguato la disciplina emendando numerose FAQ per cercare di completare e colmare la normativa.

 

Oltre la normativa dei contest online bisogna rispettare anche la normativa relativa ai consumatori, nello specifico il D.lgs. 206/2005 ed il GDPR in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti.

 

  • I soggetti del contest online

 

La normativa che regolamenta le manifestazioni a premio indica quali sono i soggetti che possono organizzare un contest:

  • imprese produttrici,
  • imprese commerciali fornitrici,
  • imprese distributrici dei beni o servizi promozionati,
  • consorzi e società anche cooperative.

 

La norma, quindi, è chiarissima: i soggetti autorizzati ad organizzare i contest online e offline sono solo imprese iscritte al registro delle imprese.

 

Le FAQ del Ministero dello Sviluppo economico precisano poi che «le iniziative svolte da soggetti che non rientrano nelle succitate categorie sono vietate e sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria da una a tre volte l’IVA sul montepremi posto in palio».

 

 

Le deleghe a favore delle agenzie

 

 

Le imprese organizzatrici e promotrici dei contest possono delegare agenzie o professionisti per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari alle manifestazioni a premio.

 

La delega non riveste una forma specifica e può essere prevista a tempo indeterminato.

Può riguardare una o più operazioni e, in caso di richiesta da parte del ministero, deve essere trasmessa in copia conforme all’originale.

Le imprese promotrici possono nominare un rappresentante fiscale, persona fisica o società, che agisca in qualità di mandatario della stessa nel caso in cui non sia residente e debba compiere operazioni in Italia ai fini IVA.

 

Il responsabile fiscale risponde in solido con l’operatore estero e agisce in nome e per conto dello stesso per tutti gli adempimenti IVA.

 

Le manifestazioni a premio infine possono poi essere svolte da due o più aziende tra loro associate. L’associazione tra due o più imprese avviene quando, per i propri fini economici svolti in base anche all’oggetto sociale, le stesse promuovono la conoscenza di prodotti o di servizi, di ditte, di insegne o di marchi, la vendita di determinati prodotti o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale.

 

 

Desideri gestire in maniera ottimale i social? comunicare efficacemente con il pubblico? Gestire una social community aziendale? Clicca qui sotto, compila il form e scarica gratuitamente la guida.